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C.M. 13/04/2005 n. 4• In tale contesto, dal combinato disposto della declaratoria dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, e dell'art. 18, comma 8, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica risulta che l'accertamento della sussistenza dell'adeguata attrezzatura tecnica per la qualificazione nella categoria OS18 non può prescindere dalla verifica circa la disponibilità dello stabilimento di produzione. • L'accertamento sulla disponibilità dello stabilimento deve implicare necessariamente la disponibilità attuale e futura, posto che, solo attraverso l'accertamento della disponibilità dello stabilimento per l'intera durata dell'attestazione risulta comprovata la capacità dell'impresa ad eseguire la specifica prestazione richiesta oggi dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni. A parere di questa Autorità, le argomentazioni rappresentate dagli operatori del settore e dalle associazioni di categoria si basano essenzialmente sulle esigenze organizzative dell'attività produttiva delle imprese e, pertanto, non rilevano in ordine alla necessità dell'effettiva disponibilità di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata di validità dell'attestazione di qualificazione. Il concetto di produzione in stabilimento e relativa posa in opera deve essere analizzato, infatti, ai fini della qualificazione nella corrispondente categoria non ad altri fini. Per l'attribuzione della qualificazione nella categoria specializzata OS18 deve essere dimostrata la dotazione stabile di uno stabilimento di produzione con macchinari e maestranze idonee. Questa dotazione implica una specifica capacità aziendale nel settore della categoria e, conseguentemente, la sicurezza che l'impresa ha una specifica organizzazione aziendale tesa alla produzione delle strutture previste nella suddetta categoria. Tale assunto non può, però, comportare che solo i prodotti di un certo stabilimento X debbano essere posti in opera in tutti i cantieri di pertinenza dell'impresa presenti in aree geografiche diverse da quella ove l'impresa ha in disponibilità uno stabilimento di produzione. • La necessaria provenienza di alcuni manufatti da individuati stabilimenti può discendere, invece, solo quando le norme tecniche ed amministrative di settore prevedano specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative per la produzione e l'utilizzo di determinati componenti. • Da ciò discende l'infondata argomentazione della segnalazione della F.IN.CO. in ordine alla necessità che la qualificazione nella categoria OS18 può essere attribuita qualora, in relazione al requisito inerente i lavori eseguiti, i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti. • La necessaria specifica organizzazione aziendale per sotto attività dell'azienda è contenuta ed è stata ribadita anche dalla determinazione dell'Autorità in tema di trasferimento di ramo d'azienda ove è stato previsto che la possibilità di distinguere in rami l'azienda, comunque, è condizionata da a) esercizio di più attività imprenditoriali da parte dell'imprenditore mediante un'unica organizzazione di impresa (risorse, persone, attrezzature) b) un'articolazione dell'organizzazione in sotto-organizzazioni corrispondenti alle diverse attività, tale per cui ne esista una per ciascuna di queste. • E' soltanto in presenza di entrambe queste circostanze che si può parlare di azienda suddivisa in rami e, di conseguenza, ipotizzare che l'imprenditore possa enuclearne uno per trasferirlo ad altri. • Oggetto del trasferimento di azienda o di un suo ramo saranno dunque alcuni beni materiali e altri immateriali, unitariamente considerati proprio perchè tra loro funzionalmente organizzati: attrezzature (edifici, macchi- nari), know how (brevetti, esperienza acquisita), avviamento (clientela), rapporti giuridici (crediti, debiti). • La sotto-organizzazione oggetto del trasferimento del ramo d'azienda relative alle lavorazioni nella categoria OS18 ai fini della loro unitaria e funzionale organizzazione, deve ricomprendere necessariamente la disponibilità dello stabilimento che costituisce il mezzo d'opera indispensabile ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni previste dalla relativa declaratoria. • L'effettiva disponibilità dello stabilimento di produzione assolve, ai fini del riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, la ricorrenza del requisito di cui all'art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, laddove prevede che l'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio. • L'art. 18, comma 8, ai fini della dimostrazione dell'attrezzatura tecnica prevede che il requisito possa essere provato non solo mediante l'effettiva proprietà in capo all'impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse modalità, tra cui i contratti di noleggio o di locazione finanziaria. Ne discende, dunque, che lo stabilimento non dovrà essere necessariamente acquisito in proprietà, ma potrà essere acquisito, in maniera continuativa e stabile, anche ad altro titolo, purchè il contratto da cui la disponibilità trae origine sia trasferibile secondo quanto già espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5. • Infatti, è necessario, per le considerazioni sopra svolte relative alla cessione del ramo aziendale afferente la categoria OS18, che nell'ipotesi di cessione transiti in capo al cessionario oltre al know how e al personale specializzato nelle lavorazioni che ricadono nella categoria, anche lo stabilimento in cui si effettuano le lavorazioni stesse. • In base alle considerazioni svolte, ad integrazione di quanto già espresso nella determinazione del 12 ottobre 2000, n. 48, al punto 7, lettera e), dell'allegato alla determinazione in ordine al riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, si specifica che: 1) l'accertamento della sussistenza dell'adeguata attrezzatura tecnica, ai sensi del combinato disposto della declaratoria dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, e dell'art. 18, comma 8, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica non può prescindere dalla verifica circa la disponibilità dello stabilimento di produzione dei manufatti e componenti da mettere in opera; 2) la disponibilità dello stabilimento di produzione deve essere attuale e futura, posto che solo attraverso l'accertamento della disponibilità dello stabilimento per l'intera durata dell'attestazione, è comprovata la capacità dell'impresa ad eseguire la specifica prestazione richiesta dalla declaratoria dell'allegato A) del suddetto D.P.R.; 3) lo stabilimento - tenuto conto che l'art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, ai fini della dimostrazione dell'attrezzatura tecnica, prevede che il possesso del requisito possa essere provato non solo mediante l'effettiva proprietà in capo all'impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse modalità, tra cui i contratti di noleggio o di locazione finanziaria - non dovrà essere necessariamente acquisito in proprietà, ma potrà essere acquisito, in maniera continuativa e stabile anche ad altro titolo, purchè il contratto da cui la disponibilità trae origine sia trasferibile secondo quanto già espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5; 4) la qualificazione può essere attribuita anche nel caso che per i lavori eseguiti non siano stati impiegati esclusivamente componenti e manufatti prodotti nello stabilimento che ha dato luogo al rilascio dell'attestazione di qualificazione; 5) la condizione che la disponibilità dello stabilimento sia per tutta la durata della qualificazione comporta l'obbligo per l'impresa attestata di chiedere la modifica dell'attestazione, con la eliminazione della qualificazione nella categoria OS18, ove venga meno il titolo legittimante tale disponibilità; 6) il titolo inerente la disponibilità dello stabilimento si intenderà dimostrato: con esibizione presso la SOA del titolo inerente la disponibilità dello stabilimento; con denuncia alla Camera di commercio dell'apertura di una unità locale presso il medesimo stabilimento con codice attività 28 (Codice ateco - fabbricazione e lavorazione del prodotti in metallo esclusi macchine e impianti). • Analogamente, nell'adempimento dell'obbligo di cui al punto 5), l'impresa presenterà alla SOA anche la denuncia alla Camera di commercio relativa alla chiusura dello stabilimento. La presente determinazione sostituisce ed abroga la determinazione n. 14 dell'8 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 17 settembre 2004, i cui effetti rimangono salvi sino alla pubblicazione della presente. Roma, 13 aprile 2005 Il presidente: Rossi Brigante |
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